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Strategia difensiva; Ulteriori Accoglimenti – art. 42 bis d.lgs. 151/2001 – ricorrente arruolata nell’Arma dei Carabinieri – TAR Veneto

29 Ottobre 2025 Tommaso De Fusco Comments Off

Assegnazione temporanea del genitore con figli fino a tre anni di età.

 

Ordinanza n. 228/2025 del TAR Veneto (pubblicata sul sito web Istituzionale della Giustizia Amministrativa).

L’ordinanza del TAR Veneto rappresenta un esempio paradigmatico di come una strategia difensiva ben costruita possa trasformare una questione tecnica in una vittoria sostanziale per i diritti fondamentali. Il ricorso introduttivo ha coniugato rigore tecnico-giuridico e sensibilità per i valori costituzionali in gioco.

La qualità dell’argomentazione emerge dalla capacità di costruire un discorso giuridico che procede su più livelli: dalla puntuale analisi della normativa di riferimento alla valorizzazione della giurisprudenza più recente, dalla decostruzione delle argomentazioni amministrative alla proposta di un diverso bilanciamento degli interessi in gioco.

La vicenda è stata inquadrata nel più ampio contesto della tutela dei diritti fondamentali, dimostrando come l’assegnazione temporanea non sia una mera agevolazione amministrativa, ma uno strumento essenziale per la realizzazione di valori costituzionalmente garantiti. L’accoglimento della domanda cautelare, con l’ordine all’Amministrazione di assumere un nuovo provvedimento considerando tutti gli elementi e principi indicati in motivazione, rappresenta il riconoscimento della validità di un approccio difensivo che ha saputo coniugare tecnica giuridica e sensibilità umana, dimostrando come il diritto possa essere strumento efficace per la tutela dei diritti fondamentali della persona e della famiglia.

Un aspetto di particolare pregio dell’argomentazione difensiva riguarda l’ampio respiro costituzionale ed europeo conferito alla questione. L’avvocato ha saputo inquadrare la vicenda nel più ampio contesto della tutela dei diritti fondamentali, richiamando non solo gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ma anche la normativa sovranazionale in materia di conciliazione vita-lavoro.

Il richiamo alla sentenza del TAR Lazio n. 6595/2025 (del pari pronunciata in un ricorso patrocinato dall’avv. Tommaso De Fusco), ha consentito di valorizzare pienamente il quadro normativo europeo, con particolare riferimento alla Direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, e alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Come evidenziato dal TAR Lazio, “l’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27.05.1991 n. 176, espressamente statuisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

La Questione della Fungibilità delle Mansioni. Altro aspetto di particolare acume strategico riguarda l’argomentazione relativa alla fungibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente. L’avvocato ha saputo dimostrare come le mansioni esercitate (Carabiniere effettivo) risultassero “altamente fungibili”, non configurando quella specifica insostituibilità che avrebbe potuto giustificare il diniego dell’assegnazione temporanea.