Carabinieri – Sanzione disciplinare annullata.
L’Arte della Difesa dei Diritti Costituzionali in Ambito Militare.
Sentenza n. 5147/2023 del TAR Lazio-Roma (pubblicata sul sito web Istituzionale della Giustizia Amministrativa).
La sentenza del TAR Lazio n. 5147 del 2023 rappresenta un esempio paradigmatico di come una strategia difensiva tecnicamente ineccepibile possa trasformare una questione apparentemente minore in un’affermazione di principi costituzionali fondamentali. L’avvocato Tommaso De Fusco ha dimostrato, anche in questo caso, la capacità di elevare la controversia dal piano meramente disciplinare a quello dei diritti fondamentali della persona, ottenendo l’annullamento di una sanzione che colpiva il nucleo stesso del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
L’Amministrazione aveva avviato un procedimento disciplinare contestando la violazione dell’art. 715 comma 2 del D.P.R. n. 90/2010, che impone al militare di osservare la via gerarchica nelle relazioni di servizio e disciplinari, e di una Circolare del Comando Generale che vieta l’intromissione di terzi estranei all’Amministrazione quando volta a condizionare la potestà decisionale dei Comandanti. La sanzione del “rimprovero” era stata irrogata e successivamente confermata in sede di ricorso gerarchico, configurando una situazione che avrebbe potuto scoraggiare qualsiasi militare dall’avvalersi dell’assistenza legale nei rapporti con la propria amministrazione di appartenenza.
L’approccio difensivo dell’avv. De Fusco ha inquadrato la questione non come una mera violazione formale del principio gerarchico, ma come un caso emblematico di compressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione. La difesa ha saputo valorizzare pienamente l’orientamento giurisprudenziale più recente del Consiglio di Stato, che aveva affermato con chiarezza come in via generale l’assistenza di un legale in sede di interlocuzione con l’Amministrazione di appartenenza costituisca esercizio di una facoltà legittima, espressione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione e non può considerarsi tale da integrare la violazione dei doveri del militare (Sentenza del Consiglio di Stato n. 3361 del 2022).
