Diritto Amministrativo

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Assistenza e patrocinio a dipendenti pubblici.

Legge 104/1992.
Trasferimento ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992.
Le “agevolazioni” riconosciute ai lavoratori, pubblici e privati, familiari del soggetto portatore di handicap, alla luce del sistema di tutela a questi riconosciuto, prevedono che, in occasione di un trasferimento, su domanda o d’ufficio, “il lavoratore ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”.
Il diritto va riconosciuto alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata della relativa disciplina speciale, ex art. 32 Cost. ed ex art. 117 Cost. con riguardo all’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che tutela il diritto dei disabili di beneficiare di misure che ne tutelino l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità delle norme sul punto; oltre che della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18/2009, in funzione della tutela della persona disabile.
Il trasferimento ai sensi dell’art. 33 comma 5 cit. può difatti essere negato solo se ne conseguano effettive e ben individuate criticità per l’Amministrazione, la quale ha l’onere di indicarle in maniera compiuta per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre non può limitarsi ad invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e buon andamento.

Assegnazione prolungata a sede di servizio sensi dell’art. 42 bis d.lgs 151/2001.
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non complessivamente superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione, nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.
La disciplina è applicabile anche al personale della Polizia di Stato.

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